PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

          «2. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco di un comune con popolazione superiore a 20.000 abitanti o di presidente della provincia non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche».

      2. Il comma 3 dell'articolo 51 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

          «3. Nei casi di cui al comma 2, è consentito un quarto mandato consecutivo se uno dei tre precedenti mandati ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie».